Art. 1.
(Requisiti e modalità per l'inquadramento).

      1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 2, collocandoli transitoriamente in soprannumero ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, e nel limite massimo di milleseicento unità, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, che sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) essendo già assunto con contratto a termine alla data del 1o gennaio 2007, abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente la medesima data;

          b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

          c) sia un ufficiale in ferma prefissata, in servizio alla data del 1o gennaio 2007.

      2. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui al comma 1 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.
      3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, con la

 

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seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

          a) Esercito: 350;

          b) Marina militare: 750;

          c) Aeronautica militare: 200;

          d) Arma dei carabinieri: 300.